Per la validità delle sanzioni disciplinari occorre,
preliminarmente, provvedere alla affissione del codice
disciplinare (ossia l’estratto del contratto collettivo e l’eventuale
regolamento aziendale relativi alle sanzioni disciplinari) in luogo accessibile ai lavoratori,
anche non pubblico (es. mensa, spogliatoio, ecc.). Se il codice disciplinare
non è affisso in ciascun unità
produttiva la sanzione è
radicalmente nulla e non vi è possibilità di convalida. Alternativamente, può
anche essere consegnata a tutti i
lavoratori, ma di ciò è necessaria una prova scritta.
Ogni infrazione rilevante ai fini disciplinari deve essere
contestata tempestivamente (vale a
dire che tra il fatto e la contestazione deve passare un lasso di tempo
contenuto, sia pure quantificato in termine di giorni, soprattutto quando la
fattispecie richiede ulteriori accertamenti).
La contestazione deve
essere fatta per iscritto con lettera raccomandata AR (o raccomandata a mani); il fatto o i
fatti oggetto della contestazione deve essere individuato con la massima precisione e debitamente
circostanziato sia in termini di
tempo che di luogo. Se esistono dei testimoni è opportuno procurarsi una loro
dichiarazione scritta o comunque un verbale da essi sottoscritto in cui si
descrive, con la maggiore accuratezza possibile, la dinamica dell’evento.
Il lavoratore ha diritto
a un termine a difesa che non può
mai essere inferiore a cinque
giorni dal ricevimento della
contestazione, durante i quali può presentare le proprie giustificazioni per
iscritto o verbalmente. In questo secondo caso, è opportuno che sia presente
una terza persona in funzione di testimone e che si proceda alla redazione di
un verbale che si farà sottoscrivere all’interessato, all’estensore e al
testimone. Copia del verbale potrà essere rilasciata all’interessato.
Il lavoratore a cui sia stato contestato un addebito
disciplinare ha facoltà di scegliere se presentare le proprie giustificazioni o
meno; nel primo caso, sarà facoltà del datore di lavoro tenerne conto ai fini
della comminatoria della eventuale sanzione disciplinare. In ogni caso, se il
datore di lavoro decide di applicare le sanzioni in presenza di giustificazioni
del lavoratore, dovrà motivare la propria decisione, allegando le ragioni per
le quali si ritenga di non accogliere le stesse.
Anche la lettera con la quale si comminano le sanzioni
disciplinari deve essere inviata con
raccomandata AR (o raccomandata a
mani).
Il datore di lavoro che intenda procedere all’irrogazione
della sanzione deve comunicarla al
lavoratore tempestivamente (qualche
CCNL quantifica i giorni) da quando questi ha presentato le sue
giustificazioni o, se non lo ha fatto, dalla scadenza del termine a difesa
(cinque giorni dal ricevimento della prima lettera di contestazione). Qualora
il datore di lavoro ometta di applicare la sanzione sollecitamente o la ritardi
troppo, si intenderà che abbia accettato, implicitamente, le giustificazioni
addotte dal lavoratore. Un eventuale esercizio tardivo del potere disciplinare
sarebbe soggetto alla declaratoria di nullità, per intervenuta decadenza.
La tipologia delle sanzioni prevede diverse figure che
generalmente sono: il richiamo verbale,
il richiamo scritto, la multa, la sospensione dal lavoro e, infine, il licenziamento disciplinare. I vari CCNL tipizzano gli illeciti e le
relative sanzioni. Per comportamenti non previsti dalle norme contrattuali
occorrerà applicare, per analogia, la fattispecie più appropriata.
E’ previsto l’istituto
della recidiva, in cui incorre il lavoratore che sia incorso più volte in
sanzioni disciplinari, anche diverse, nell’arco di un biennio
"mobile", ossia conteggiato a partire dalla data della contestazione.
Il CCNL prevede quando il recidivo possa essere colpito da una sanzione più
grave di quella astrattamente prevista per la fattispecie concreta. Decorsi due
anni, la sanzione disciplinare diviene inefficace ai fini della recidiva.
L’iter disciplinare (contestazione tempestiva del
fatto, termine a difesa, irrogazione della sanzione) si deve seguire anche nel
caso si intenda procedere a un licenziamento disciplinare, ferma restando, in
questo caso, la facoltà del datore di lavoro di procedere a una sospensione cautelare (non
disciplinare) dal lavoro qualora ricorrano gravi motivi. E’ovvio che durante il
periodo di sospensione decorra comunque la normale retribuzione.
Qualora non voglia agire giudizialmente, il lavoratore può
impugnare la sanzione entro venti giorni dalla sua applicazione, chiedendo, se
il proprio CCNL lo prevede, la convocazione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato, nominando contestualmente il
proprio arbitro e invitando il datore di lavoro a nominare quello di propria
fiducia entro 10 giorni dal ricevimento della impugnativa.
Il lavoratore può, infine, procedere giudizialmente chiedendo
preventivamente la convocazione della commissione per il tentativo obbligatorio
di conciliazione e, in caso di mancato accordo, adire l’autorità giudiziaria.
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