Con circolare n.
128 del 2/11/2012, rubricata “Apprendistato Dlgs 15 settembre 2011 n. 167 (T.U.
dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22”, l’Inps, a fronte
del riordino della materia dell’apprendistato, attuato con una sequela di
interventi legislativi – Dlgs n. 167/2011, L. n. 92/2012, L. n. 134/2012 (di
conversione del D.L. n. 83/2012) – riassume i principali aspetti dell’istituto
contrattuale, con particolare interesse ai tratti più marcatamente
contributivi.
Di
seguito, si ripercorrono gli aspetti salienti della disciplina.
L’art.
1 Dlgs n. 167/2011 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla
formazione e all’occupazione dei giovani. Tre sono le tipologie di
apprendistato:
-
apprendistato per la qualifica professionale. Esso è applicabile a tutti i
settori di attività, è rivolto a giovani in età compresa tra 15 anni e 25 anni
ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma
professionale;
-
apprendistato professionalizzante o
contratto di mestiere. Esso è applicabile a tutti i settori di attività,
pubblici e privati, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale
ai fini contrattuali, si rivolge a soggetti in età compresa tra i 18 anni ed i
29 anni, ha durata non superiore a 3 anni, ovvero a 5 anni per i profili
caratterizzanti la figura dell’artigiano, individuati dalla contrattazione
collettiva di riferimento;
-
apprendistato di alta formazione e
ricerca. Anch’esso applicabile a tutti i settori di attività, pubblici e
privati, si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è
finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario
superiore, ovvero a titoli di studio universitari e di alta formazione,
compresi i dottorati di ricerca, alla specializzazione tecnica superiore, al
praticantato per l’accesso e professioni ordinistiche o per esperienze
professionali;
-
apprendistato per lavoratori in mobilità.
Esso si rivolge ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e prescinde dai
requisiti di età del lavoratore, previsti dalla disciplina generale.
Sul
fronte della tutela previdenziale ed assistenziale, la sopracitata disciplina
nulla innova rispetto alla previgente normativa (L. 296/2006, D.M. 28/3/2007)
nel senso che gli apprendisti rimangono tutelati dall’IVS, malattia, maternità,
assegno per il nucleo familiare, Inail.
A
seguito delle modifiche, introdotte dalla L. n. 92/2012, dal 1/1/2013 anche gli
apprendisti saranno destinatari dell’ASPI (Assicurazione sociale per
l’impiego), la quale si aggiunge alle sopra elencate assicurazioni.
Quanto
ai limiti numerici nelle assunzioni di apprendisti, la L. n. 92/2012 ha fissato
nuovi parametri quantitativi (fino al 31/12/2012 il numero di soggetti che un
datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare
il 100 per cento delle maestraenze; a partire dal 1/1/2013 la relazione non può
superare il rapporto di 3 a 2, mentre è mantenuto il rapporto del 100 per cento
per il caso di aziende che occupino un numero inferiore a 10 unità.
Da
ultimo, il Dlgs 167/2011 ribadisce l’esclusione degli apprendisti dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione
di particolari normative ed istituti, fatte salve specifiche previsioni di
legge o di contratto collettivo.
Per
ulteriori approfondimenti in tema di istruzioni operative, si rinvia alla
circolare Inps n. 128/2012.
Nessun commento:
Posta un commento