Studio Legale Silva

mercoledì 5 dicembre 2012

Disciplina dell’apprendistato, introdotta dal dlgs 15 settembre 2011 n. 167 (T.U. dell’apprendistato), e dalla l. n. 92/2012. Chiarimenti applicativi apportati dalla circolare Inps n. 128 del 2/11/2012.



Con circolare n. 128 del 2/11/2012, rubricata “Apprendistato Dlgs 15 settembre 2011 n. 167 (T.U. dell’apprendistato). Legge 12 novembre 2011 n. 183, art. 22”, l’Inps, a fronte del riordino della materia dell’apprendistato, attuato con una sequela di interventi legislativi – Dlgs n. 167/2011, L. n. 92/2012, L. n. 134/2012 (di conversione del D.L. n. 83/2012) – riassume i principali aspetti dell’istituto contrattuale, con particolare interesse ai tratti più marcatamente contributivi.
Di seguito, si ripercorrono gli aspetti salienti della disciplina.
L’art. 1 Dlgs n. 167/2011 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Tre sono le tipologie di apprendistato:
- apprendistato per la qualifica professionale. Esso è applicabile a tutti i settori di attività, è rivolto a giovani in età compresa tra 15 anni e 25 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica o di un diploma professionale;
- apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Esso è applicabile a tutti i settori di attività, pubblici e privati, è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali, si rivolge a soggetti in età compresa tra i 18 anni ed i 29 anni, ha durata non superiore a 3 anni, ovvero a 5 anni per i profili caratterizzanti la figura dell’artigiano, individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento;
- apprendistato di alta formazione e ricerca. Anch’esso applicabile a tutti i settori di attività, pubblici e privati, si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ed è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario superiore, ovvero a titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, alla specializzazione tecnica superiore, al praticantato per l’accesso e professioni ordinistiche o per esperienze professionali;
- apprendistato per lavoratori in mobilità. Esso si rivolge ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, e prescinde dai requisiti di età del lavoratore, previsti dalla disciplina generale.
Sul fronte della tutela previdenziale ed assistenziale, la sopracitata disciplina nulla innova rispetto alla previgente normativa (L. 296/2006, D.M. 28/3/2007) nel senso che gli apprendisti rimangono tutelati dall’IVS, malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare, Inail.
A seguito delle modifiche, introdotte dalla L. n. 92/2012, dal 1/1/2013 anche gli apprendisti saranno destinatari dell’ASPI (Assicurazione sociale per l’impiego), la quale si aggiunge alle sopra elencate assicurazioni.
Quanto ai limiti numerici nelle assunzioni di apprendisti, la L. n. 92/2012 ha fissato nuovi parametri quantitativi (fino al 31/12/2012 il numero di soggetti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestraenze; a partire dal 1/1/2013 la relazione non può superare il rapporto di 3 a 2, mentre è mantenuto il rapporto del 100 per cento per il caso di aziende che occupino un numero inferiore a 10 unità.
Da ultimo, il Dlgs 167/2011 ribadisce l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative ed istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo.
Per ulteriori approfondimenti in tema di istruzioni operative, si rinvia alla circolare Inps n. 128/2012.

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