Studio Legale Silva

mercoledì 11 settembre 2013

Il risarcimento da licenziamento illegittimo è tassabile

Costituisce reddito imponibile il risarcimento ottenuto per un licenziamento illegittimo e pertanto operano le regole ordinarie relative alla tassazione del reddito da lavoro dipendente: sentenza della Cassazione.
È lecito tassare il risarcimento che spetta al dipendente vittima di un licenziamento illegittimo: lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20482 del 6 settembre 2013, ribadendo che solo le indennità concesse ai lavoratori per invalidità permanente o morte non sono imponibili.
In altre parole non subiscono l'imposizione a tassazione solo i risarcimenti relativi al danno biologico cioè per infortuni o malattie professionali. (Il risarcimento per causa di morte è assimilato a quello per danno biologico).
Il datore di lavoro che versa un'indennità o una qualsiasi somma al dipendente anche a causa del licenziamento ingiusto deve pertanto operare le trattenute IRPEF sul totale stabilito come rimborso. La sentenza è stata emessa rigettando la richiesta di un dipendente allontanato ingiustamente dall'azienda e, successivamente, risarcito con una somma di denaro alla quale sono state applicate le detrazioni previste dalla legge.
Secondo la Corte Suprema il risarcimento che segue un licenziamento illegittimo viene definito "lucro cessante" e, proprio per questo, rappresenta reddito imponibile.
«Tutte le indennità conseguite dal lavoratore a titolo di risarcimento dei danni consistente nella perdita di redditi, ad esclusione dì quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, e quindi, tutte le indennità aventi causa o che traggono origine dal rapporto di lavoro, comprese le indennità per la risoluzione del rapporto per illegittimo comportamento del datore di lavoro costituiscono redditi da lavoro dipendente e come tali sono assoggettati a tassazione separata ed a ritenuta d'acconto.»
Quindi se a seguito di un licenziamento o anche di un accordo conciliativo in cui vengono erogate somme al lavoratore, non si applicano tutte le imposte previste a vario titolo, l'azienda rischia di subire un accertamento per evasione fiscale e/o contributiva.