Nei casi in cui il CCNL prevede
il lavoro straordinario nei giorni festivi, il lavoratore che rifiuti di
lavorare il sabato è licenziato legittimamente, se non prova l’esistenza di
giustificato motivo. Lo ha confermato la sezione Lavoro della Cassazione, con
la sentenza 16248/12.
Il caso. Un lavoratore, operaio
addetto all’installazione di impianti, veniva licenziato per essersi rifiutato
di lavorare il sabato, giorno di riposo. L’uomo impugnava il licenziamento
chiedendone la declaratoria di illegittimità, negata sia in primo grado sia in
sede di appello. Il lavoratore ricorre allora per cassazione.
Valutazione della prova: i motivi
di ricorso sono giudicati tutti inammissibili, parte per genericità, parte
perché inerenti il merito della controversia; tuttavia, la Cassazione non manca
di fornire alcune considerazioni.
Riguardo alla valutazione della
prova, la S.C. ricorda che spetta al giudice del merito il libero apprezzamento
delle risultanze istruttorie, consistente nel dare prevalenza all’uno piuttosto
che all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge
ed entro i limiti di una logica e ragionevole argomentazione.
Nel caso di specie la valutazione
ad opera della Corte territoriale riguardo alla prova del fatto controverso,
fornita oralmente, risulta inappuntabile e da confermare.
Altrettanto corretta è la
decisione in ordine a quanto stabilito dal CCNL di categoria: esso prevede
espressamente che i lavoratori che vi appartengono non possano rifiutarsi,
salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario (notturno e
festivo). Ne consegue che, poiché nel giudizio di merito non è stato provato il
giustificato motivo, il licenziamento deve essere considerato come una sanzione
proporzionata al grave atto di insubordinazione compiuto dal lavoratore,
consistito nell’opporre rifiuto al turno di sabato.
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