Studio Legale Silva

mercoledì 19 dicembre 2012

Part-time: trattamento economico e normativo.



L’ art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000 afferma il principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale che non devono ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno, per il solo fatto di lavorare ad orario ridotto.
In base a quanto affermato dal Ministero del Lavoro (nota n. 45/2008) se il lavoratore a tempo pieno percepisce la retribuzione, nella sua parte fissa e variabile, in un’unica soluzione, con cadenza mensile lo stesso trattamento deve essere riconosciuto al lavoratore a tempo parziale.
Quindi ai lavoratori part-time devono essere riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno per quanto riguarda:
·         La durata del periodo di prova, delle ferie annuali;
·         La durata del periodo di astensione per maternità – paternità;
·         La durata del periodo di comporto per malattia, infortuni sul lavoro e malattie professionali, fa eccezione il part-time di tipo verticale. Infatti, in questo caso la contrattazione collettiva può riproporzionare il periodo di conservazione del posto di lavoro in base alla quantità della prestazione effettiva. In mancanza di una previsione contrattuale, il riproporzionamento può essere fatto dal giudice secondo equità;
·         La durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattie, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
·         l'applicazione delle norme in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
·         i diritti sindacali;
·         l' accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro;
·         l’accesso ai servizi sociali aziendali;
·         i criteri di calcolo delle competenze dirette e differite previste nei contratti collettivi;
·         i buoni pasto (che possono essere utilizzati da tutti i lavoratori subordinati a tempo pieno e a part-time durante la giornata lavorativa); la stessa amministrazione finanziaria riconosce sia ai lavoratori full-time, sia ai lavoratori a tempo parziale, l’esclusione dei buoni pasto dalla base imponibile fiscale e contributiva  nel limite di 5,29€.
Quello che deve essere riproporzionato in ragione della ridotta entità del lavoro prestato riguarda:
·         la retribuzione globale di fatto e le singole componenti di essa;
·         la retribuzione feriale;
·         i trattamenti economici in caso di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità;
·         in caso di trasferta, deve essere riproporzionata quella parte di indennità di carattere retributivo e non quella avente carattere di rimborso forfettario delle spese sostenute.
Il trattamento contributivo riconosciuto al lavoratore a tempo parziale è lo stesso che viene riconosciuto ai lavoratori a tempo pieno.
Ciò che cambia è il calcolo del minimale contributivo; per i lavoratori a part time si procede a calcolare la retribuzione minima oraria quale base di calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali.
Tale retribuzione si ottiene rapportando alle giornate di lavoro settimanale, il minimale giornaliero annualmente determinato dall’Inps e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo di categoria per il tempo pieno.
Per il calcolo dei premi INAIL si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra quella minimale e quella tabellare, tale importo deve essere moltiplicato per le ore complessive da retribuire nel periodo assicurativo.
La retribuzione oraria tabellare è calcolata dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare (che include solo le mensilità aggiuntive oltre alla paga base) prevista dai contratti collettivi nazionali, per le ore annue stabilite dagli stessi.
La retribuzione oraria minimale si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale (sempre pari a 6); tale importo sarà diviso per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva (40 ore settimanali).
La retribuzione imponibile fiscale viene determinata dal sostituto d’imposta seguendo le stesse regole previste per i lavoratori a tempo pieno definite all’art. 41 del TUIR.

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