L’ art. 4 del D.Lgs. n. 61/2000 afferma il
principio di non discriminazione dei lavoratori a tempo parziale che non devono
ricevere un trattamento meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno,
per il solo fatto di lavorare ad orario ridotto.
In base a quanto affermato dal Ministero
del Lavoro (nota n. 45/2008) se il lavoratore a tempo pieno percepisce la
retribuzione, nella sua parte fissa e variabile, in un’unica soluzione, con
cadenza mensile lo stesso trattamento deve essere riconosciuto al lavoratore a
tempo parziale.
Quindi ai lavoratori part-time devono
essere riconosciuti gli stessi diritti dei lavoratori a tempo pieno per quanto
riguarda:
·
La durata del periodo di prova, delle ferie
annuali;
·
La durata del periodo di astensione per maternità –
paternità;
·
La durata del periodo di comporto per malattia,
infortuni sul lavoro e malattie professionali, fa eccezione il part-time di
tipo verticale. Infatti, in questo caso la contrattazione collettiva può
riproporzionare il periodo di conservazione del posto di lavoro in base alla
quantità della prestazione effettiva. In mancanza di una previsione
contrattuale, il riproporzionamento può essere fatto dal giudice secondo
equità;
·
La durata del periodo di conservazione del posto di
lavoro a fronte di malattie, infortuni sul lavoro, malattie professionali;
·
l'applicazione delle norme in tema di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
·
i diritti sindacali;
·
l' accesso ad iniziative di formazione professionale
organizzate dal datore di lavoro;
·
l’accesso ai servizi sociali aziendali;
·
i criteri di calcolo delle competenze dirette e
differite previste nei contratti collettivi;
·
i buoni pasto (che possono essere utilizzati da
tutti i lavoratori subordinati a tempo pieno e a part-time durante la giornata
lavorativa); la stessa amministrazione finanziaria riconosce sia ai lavoratori
full-time, sia ai lavoratori a tempo parziale, l’esclusione dei buoni pasto
dalla base imponibile fiscale e contributiva nel limite di 5,29€.
Quello che deve essere riproporzionato in
ragione della ridotta entità del lavoro prestato riguarda:
·
la retribuzione globale di fatto e le singole
componenti di essa;
·
la retribuzione feriale;
·
i trattamenti economici in caso di malattia,
infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità;
·
in caso di trasferta, deve essere riproporzionata
quella parte di indennità di carattere retributivo e non quella avente
carattere di rimborso forfettario delle spese sostenute.
Il trattamento contributivo riconosciuto
al lavoratore a tempo parziale è lo stesso che viene riconosciuto ai lavoratori
a tempo pieno.
Ciò che cambia è il calcolo del minimale
contributivo; per i lavoratori a part time si procede a calcolare la
retribuzione minima oraria quale base di calcolo dei contributi previdenziali
ed assistenziali.
Tale retribuzione si ottiene rapportando
alle giornate di lavoro settimanale, il minimale giornaliero annualmente
determinato dall’Inps e dividendo l’importo così ottenuto per il numero delle
ore di orario normale di lavoro settimanale previsto dal contratto collettivo
di categoria per il tempo pieno.
Per il calcolo dei premi INAIL si deve
scegliere la retribuzione oraria superiore tra quella minimale e quella
tabellare, tale importo deve essere moltiplicato per le ore complessive da
retribuire nel periodo assicurativo.
La retribuzione oraria tabellare è
calcolata dividendo l’importo della retribuzione annua tabellare (che include
solo le mensilità aggiuntive oltre alla paga base) prevista dai contratti
collettivi nazionali, per le ore annue stabilite dagli stessi.
La retribuzione oraria minimale si ottiene
moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad
orario normale (sempre pari a 6); tale importo sarà diviso per le ore di lavoro
settimanale ad orario normale previste dalla contrattazione collettiva (40 ore
settimanali).
La retribuzione imponibile fiscale viene
determinata dal sostituto d’imposta seguendo le stesse regole previste per i
lavoratori a tempo pieno definite all’art. 41 del TUIR.
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