La
Corte di cassazione, con la sentenza n. 22217 del 7 dicembre 2012 è intervenuta
in materia di sanzioni inflitte al lavoratore che, in caso di assenza per
malattia, non rispetta gli obblighi ai quali è soggetto.
Il caso in esame riguarda il licenziamento di un dipendente che
aveva presentato un certificato medico rilasciato da un parente medico
specialista in patologia diversa da quella denunciata. Difatti, il lavoratore
aveva giustificato la lunga assenza dal posto di lavoro con un certificato
sottoscritto da un nutrizionista, nonché suo parente, che avrebbe dovuto
attestare una sindrome ansioso depressiva. Non solo, il dipendente si era reso
irreperibile alle stesse visite di controllo.
Il licenziamento è stato così considerato legittimo dalla Corte
Suprema.
Nella sentenza viene, inoltre, evidenziato che “ai sensi
dell’art. 5 legge n. 638 del 1983, il giustificato motivo di esonero del
lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita
domiciliare di controllo non ricorre solo nelle ipotesi di forza maggiore, ma
corrisponde a ogni fatto che, alla stregua del giudizio medio e della comune
esperienza, può rendere plausibile l’allontanamento del lavoratore dal proprio
domicilio, senza potersi peraltro ravvisare in qualsiasi motivo di convenienza
o di opportunità, dovendo pur sempre consistere in un’improvvisa e cogente
situazione di necessità che renda indifferibile la presenza del lavoratore in
luogo diverso dal proprio domicilio durante le fasce orarie di reperibilità.
Il
lavoratore assente dal lavoro per malattia, ove deduca come giustificato motivo
della non reperibilità alla visita domiciliare di controllo di avere
nell’occasione effettuato una visita presso il medico di fiducia, deve provare
che la causa del suo allontanamento dal domicilio durante le previste fasce
orarie, pur senza necessariamente integrare una causa di forza maggiore,
costituisca, al fine della tutela della salute, una necessità determinata da
situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in ore diverse da quelle di
reperibilità”.
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