Il dirigente può
essere legittimamente licenziato anche nel caso in cui le sue mansioni siano
affidate ad altri colleghi con diverse posizioni lavorative e senza una
situazione di crisi aziendale dichiarata. Così ha affermato la Cassazione in
una recente sentenza (n°20856/2012).
Nel caso di specie
il concetto di riorganizzazione aziendale diventa centrale ed assorbente di
talché, qualora la detta riorganizzazione sia vera e non strumentale, diventa
la leva per giustificare il licenziamento.
Con la predetta sentenza,
la Corte di Cassazione fissa nuovi limiti per quanto concerne il licenziamento
di un dirigente, che diventa legittimo per motivi di riorganizzazione aziendale,
con la soppressione del posto da lui occupato, e che prevedono l'affidamento
delle sue mansioni ad altri dirigenti che occupano un posizione lavorativa non
sovrapponibile alla sua.
Se il dirigente
viene licenziato e in azienda e non esiste più un incarico professionale esattamente
uguale al suo e le sue mansioni vengono riassegnate ad altri soggetti, la
chiusura del contratto è legittima. La sentenza n°20856/12 parla chiaro respingendo
il ricorso di un direttore commerciale licenziato dall'azienda con la
rassegnazione delle sue mansioni a due colleghi per la parte operativa, e al
direttore marketing per quanto riguarda la gestione del personale.
Secondo la Corte
Suprema, quindi, anche in assenza di impossibilità della continuazione del
rapporto di lavoro o di forte crisi aziendale, il licenziamento del manager può
avvenire per ragioni oggettive che riguardano comunque le esigenze di
riorganizzazione aziendale.
Il principio di correttezza
e buona fede che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del
licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica
garantita dall'art. 41 Cost. (Cass., n. 3628/2012). La Suprema Corte afferma
che, per stabilire se il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di
ristrutturazione aziendale sia giustificato, non è dirimente la circostanza che
le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate ad altro
dirigente in aggiunta a quelle sue proprie». Il licenziamento del dirigente è
pertanto consentito in tutti i casi in cui la decisione è stata presa in
funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da "scelte
imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie".
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