Studio Legale Silva

giovedì 14 febbraio 2013

Il licenziamento di dirigente apicale per riorganizzazione aziendale.



Il dirigente può essere legittimamente licenziato anche nel caso in cui le sue mansioni siano affidate ad altri colleghi con diverse posizioni lavorative e senza una situazione di crisi aziendale dichiarata. Così ha affermato la Cassazione in una recente sentenza (n°20856/2012).
Nel caso di specie il concetto di riorganizzazione aziendale diventa centrale ed assorbente di talché, qualora la detta riorganizzazione sia vera e non strumentale, diventa la leva per giustificare il licenziamento.
Con la predetta sentenza, la Corte di Cassazione fissa nuovi limiti per quanto concerne il licenziamento di un dirigente, che diventa legittimo per motivi di riorganizzazione aziendale, con la soppressione del posto da lui occupato, e che prevedono l'affidamento delle sue mansioni ad altri dirigenti che occupano un posizione lavorativa non sovrapponibile alla sua.
Se il dirigente viene licenziato e in azienda e non esiste più un incarico professionale esattamente uguale al suo e le sue mansioni vengono riassegnate ad altri soggetti, la chiusura del contratto è legittima. La sentenza n°20856/12 parla chiaro respingendo il ricorso di un direttore commerciale licenziato dall'azienda con la rassegnazione delle sue mansioni a due colleghi per la parte operativa, e al direttore marketing per quanto riguarda la gestione del personale.
Secondo la Corte Suprema, quindi, anche in assenza di impossibilità della continuazione del rapporto di lavoro o di forte crisi aziendale, il licenziamento del manager può avvenire per ragioni oggettive che riguardano comunque le esigenze di riorganizzazione aziendale.
Il principio di correttezza e buona fede che costituisce il parametro su cui misurare la legittimità del licenziamento, deve essere coordinato con la libertà di iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost. (Cass., n. 3628/2012). La Suprema Corte afferma che, per stabilire se il licenziamento di un dirigente intimato per ragioni di ristrutturazione aziendale sia giustificato, non è dirimente la circostanza che le mansioni da questi precedentemente svolte vengano affidate ad altro dirigente in aggiunta a quelle sue proprie». Il licenziamento del dirigente è pertanto consentito in tutti i casi in cui la decisione è stata presa in funzione di una ristrutturazione aziendale dettata da "scelte imprenditoriali non arbitrarie, non pretestuose e non persecutorie".

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