Il fatto di essere un sindacalista e cioè, ad esempio, una
RSU o un membro di una organizzazione sindacale interna di un’azienda, con la
conseguenza di avere ciò che in gergo si definisce “l’immunità sindacale” non
evita il licenziamento per giusta causa.
Il dipendente all’epoca era membro del collegio dei
probiviri del Gruppo aziendale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione,
sentenza 895/2013, rigettando il ricorso di un agente licenziato per aver
omesso di versare alla società premi di polizze assicurative da lui riscosse.
A nulla è valso il proscioglimento in sede disciplinare
dall’Autorithy di vigilanza Isvap. Né l’accordo aziendale che prevedeva la non
risolubilità dei rapporti con gli agenti che ricoprivano incarichi sindacali
prima dello scadere del triennio. Entrambe le guarentigie non operano “in
ipotesi di comprovata giusta causa”.
Non solo, in merito al ricorso presentato dall’ex
dipendente, la Suprema corte ha ricordato di non poter entrare nella
valutazione di merito che ha ritenuto, con motivazione completa ed immune da
vizi logici, “illegittimo e tardivo” il versamento da parte dell’agente delle
somme trattenute, e “speciose le giustificazioni da lui offerte”. Era dunque
“sussistente la giusta causa”.
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