Con il D.Lgs.n°276/2003, veniva abolita la legge n.
1369/60 relativa al divieto di intermediazione di manodopera, dando così la
possibilità alle aziende di rivolgersi a ditte specializzate per la fornitura
di “appalti di servizi”,
precedentemente vietati.
L’importante novità normativa è consistita nel far
sorgere un regime solidaristico tra
committente ed appaltatore e, conseguentemente, istituire delle garanzie a
favore dei lavoratori.
Cardine di tutto il sistema è, quindi, il vigente art.
29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 (LEGGE BIAGI), il quale
sancisce che, il committente risponde in solido con l’appaltatore nonché con
ciascuno degli eventuali subappaltatori (e l’appaltatore risponde in solido con
il subappaltatore) sia per i trattamenti retributivi che per i contributi
previdenziali e assicurativi, escluso l'obbligo per le sanzioni civili delle
quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento, nei limiti temporali di
due anni dal termine dell’appalto.
OGGETTO DELLA SOLIDARIETA’: la
legge ha fatto sì che·l'appaltatore ed il committente siano obbligati in
solido, a corrispondere i trattamenti
retributivi e contributivi ai lavoratori che partecipano
all’appalto e che, in ipotesi, non siano stati corrisposti dall’appaltatore ai
propri dipendenti.
Sulla materia della responsabilità solidale
nell’appalto, vi è da sottolineare l’apporto del cosiddetto decreto semplificazioni (il decreto
legge 9 febbraio 2012 n. 5).
(#) all'interno del perimetro della
solidarietà negli appalti ricadono, oltre ai già previsti trattamenti
retributivi, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso, anche
le quote del TFR
maturate dai lavoratori ivi impiegati;
(#) oltre ai contributi
previdenziali, rientrano nell'obbligo solidaristico anche i premi assicurativi (anche in questo caso si tratta solo di
quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto);
(#) resta, invece, escluso dal
vincolo solidaristico che caratterizza il committente (o l'appaltatore a sua
volta committente nell'ambito del subappalto) qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde,
pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento: ciò ha
rappresentato una novità, in quanto il Ministero del lavoro aveva
precedentemente ritenuto sussistere la solidarietà per tali sanzioni in quanto
aventi natura risarcitoria.
Tra l’altro,
la legge ha previsto la possibilità al committente, prima del suo
coinvolgimento in una eventuale fase esecutiva, di poter esigere la preventiva escussione dell’appaltatore.
Salva ed espressamente formulata la possibilità per il committente che ha
eseguito il pagamento di agire in
regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Tutto ciò non tocca i committenti pubblici ai
quali trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 1676 del codice
civile.
LIMITI TEMPORALI: Il vincolo
della solidarietà viene meno dopo due
anni dalla cessazione dell’appalto (o, in presenza di subappaltatori, dopo
due anni dalla cessazione del subappalto). Il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali ha precisato che tale limite si riferisce al contratto di
appalto tra committente e appaltatore e pertanto, nell'ambito dei rapporti tra
appaltatore e subappaltatore, decorre dalla cessazione dei lavori del
subappaltatore, non dalla cessazione dell’appalto (del contratto cioè tra
committente e appaltatore). In buona sostanza “i due anni, nel caso di
subappalto, non possono che decorrere dalla data di cessazione dei lavori
eseguiti dal subappaltatore, in forza del relativo contratto di subappalto”.
Per gli appalti che durano molti anni, in cui si susseguono diversi
subappaltatori, l'appaltatore principale non rimane legato con tutte le imprese
subappaltatrici per l'intero periodo.
SOGGETTI BENEFICIARI Il vincolo della solidarietà tutela tutti i “lavoratori”, dunque non solo i
lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre
tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in
nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto
dell’appalto.
SOGGETTI OBBLIGATI Sono responsabili solidali: il committente, chiamato a rispondere con
l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori ex art.29, comma 2
citato e l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido eventualmente con i
subappaltatori.
I riferimenti normativi e regolamentari:
Art. 1292 c. c. nozione di solidarietà.
Art. 1655 c. c. nozione di appalto.
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2 (LEGGE BIAGI).
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 agosto 2006, n.248 art. 35, comma 28 (LEGGE
BERSANI).
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5, convertito, con modificazioni, nella
legge 4 aprile 2012 n.35, art. 21 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI).
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni nella
legge 26 aprile 2012 n 44, art. 2, comma 5 bis.
Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31, lett. a) e b).
Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione con modificazioni, del decreto
legge 22 giugno 2012, n. 83, art, 13 ter.
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 dell’11
febbraio 2011.
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 16
febbraio 2012.
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 dell’11
luglio 2012.
Nessun commento:
Posta un commento