Studio Legale Silva

mercoledì 16 gennaio 2013

La responsabilità solidale nel regime degli appalti.



Con il D.Lgs.n°276/2003, veniva abolita la legge n. 1369/60 relativa al divieto di intermediazione di manodopera, dando così la possibilità alle aziende di rivolgersi a ditte specializzate per la fornitura di “appalti di servizi”, precedentemente vietati.
L’importante novità normativa è consistita nel far sorgere un regime solidaristico tra committente ed appaltatore e, conseguentemente, istituire delle garanzie a favore dei lavoratori.
Cardine di tutto il sistema è, quindi, il vigente art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 (LEGGE BIAGI), il quale sancisce che, il committente risponde in solido con l’appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori (e l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore) sia per i trattamenti retributivi che per i contributi previdenziali e assicurativi, escluso l'obbligo per le sanzioni civili delle quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento, nei limiti temporali di due anni dal termine dell’appalto.
OGGETTO DELLA SOLIDARIETA’: la legge ha fatto sì che·l'appaltatore ed il committente siano obbligati in solido, a corrispondere i trattamenti retributivi e contributivi ai lavoratori che partecipano all’appalto e che, in ipotesi, non siano stati corrisposti dall’appaltatore ai propri dipendenti.
Sulla materia della responsabilità solidale nell’appalto, vi è da sottolineare l’apporto del cosiddetto decreto semplificazioni (il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5).
(#) all'interno del perimetro della solidarietà negli appalti ricadono, oltre ai già previsti trattamenti retributivi, limitatamente al periodo di esecuzione del contratto stesso, anche le quote del TFR maturate dai lavoratori ivi impiegati;
(#) oltre ai contributi previdenziali, rientrano nell'obbligo solidaristico anche i premi assicurativi (anche in questo caso si tratta solo di quelli maturati nel corso del periodo d'esecuzione del contratto d'appalto);
(#) resta, invece, escluso dal vincolo solidaristico che caratterizza il committente (o l'appaltatore a sua volta committente nell'ambito del subappalto) qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde, pertanto, il solo datore di lavoro responsabile dell'inadempimento: ciò ha rappresentato una novità, in quanto il Ministero del lavoro aveva precedentemente ritenuto sussistere la solidarietà per tali sanzioni in quanto aventi natura risarcitoria.
Tra l’altro, la legge ha previsto la possibilità al committente, prima del suo coinvolgimento in una eventuale fase esecutiva, di poter esigere la preventiva escussione dell’appaltatore. Salva ed espressamente formulata la possibilità per il committente che ha eseguito il pagamento di agire in regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
Tutto ciò non tocca i committenti pubblici ai quali trova applicazione la disposizione di cui all’articolo 1676 del codice civile.
LIMITI TEMPORALI: Il vincolo della solidarietà viene meno dopo due anni dalla cessazione dell’appalto (o, in presenza di subappaltatori, dopo due anni dalla cessazione del subappalto). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che tale limite si riferisce al contratto di appalto tra committente e appaltatore e pertanto, nell'ambito dei rapporti tra appaltatore e subappaltatore, decorre dalla cessazione dei lavori del subappaltatore, non dalla cessazione dell’appalto (del contratto cioè tra committente e appaltatore). In buona sostanza “i due anni, nel caso di subappalto, non possono che decorrere dalla data di cessazione dei lavori eseguiti dal subappaltatore, in forza del relativo contratto di subappalto”. Per gli appalti che durano molti anni, in cui si susseguono diversi subappaltatori, l'appaltatore principale non rimane legato con tutte le imprese subappaltatrici per l'intero periodo.
SOGGETTI BENEFICIARI Il vincolo della solidarietà tutela tutti i “lavoratori”, dunque non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.
SOGGETTI OBBLIGATI Sono responsabili solidali: il committente, chiamato a rispondere con l’appaltatore, nonché con gli eventuali subappaltatori ex art.29, comma 2 citato e l’appaltatore, chiamato a rispondere in solido eventualmente con i subappaltatori.
I riferimenti normativi e regolamentari:
Art. 1292 c. c. nozione di solidarietà.
Art. 1655 c. c. nozione di appalto.
Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2 (LEGGE BIAGI).
Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n.248 art. 35, comma 28 (LEGGE BERSANI).
Decreto legge 9 febbraio 2012 , n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012 n.35, art. 21 (DECRETO SEMPLIFICAZIONI).
Decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni nella legge 26 aprile 2012 n 44, art. 2, comma 5 bis.
Legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 31, lett. a) e b).
Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, art, 13 ter.
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 dell’11 febbraio 2011.
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2 del 16 febbraio 2012.
Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 17 dell’11 luglio 2012.

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