Con il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2012 e la
successiva Circolare n. 32 del 27 dicembre 2012, il Ministero del Lavoro
chiarisce quando scatta la trasformazione del contratto aziendale della Partita
IVA in collaborazione a progetto o assunzione a tempo indeterminato.
Il comma 26 dell'articolo 1 della Riforma (L.n°92/2012)
stabilisce che la prestazione lavorativa resa da un titolare di partita IVA è
da considerarsi, salvo prova contraria a carico del committente, un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa qualora ricorrano due delle seguenti
circostanze:
#) durata superiore a otto mesi nell'arco dell'anno solare:
la circolare chiarisce che significa 241 giorni lavorati, anche se non
continuativi. Per i rapporti in essere all'entrata in vigore della Riforma
(luglio 2012), la norma inizia a produrre effetti dal 2014 perché si applica
dal 18 luglio 2013 (adeguamento di 12 mesi).
#) corrispettivo superiore all'80% di quanto
complessivamente percepito dal collaboratore nell'anno solare: la disposizione
serve a individuare e scoraggiare situazioni di mono-committenza.
#) postazione fissa di lavoro presso una sede del
committente: la circolare precisa che sono comprese anche quelle ad uso non
esclusivo.
La trasformazione del contratto non è invece dovuta quando
il lavoro prestato non è:
§) connotato da competenze teoriche di grado elevato
acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità
tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell'esercizio concreto di attività: il "grado elevato" delle
competenze e le rilevanti esperienze possono essere comprovate da titoli di
studio, qualifiche o diplomi da apprendistato, qualifiche o specializzazioni
attribuite da un datore di lavoro per almeno dieci anni.
§) svolto da soggetto titolare di un reddito annuo da
lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte un minimale annuo che, chiarisce il
ministero, per il 2012 è pari a 14mila 930 euro (moltiplicato per 1,25,
significa un reddito di 18mila 662 euro).
Non scatta la presunzione di subordinazione nemmeno nel
caso di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di professioni
regolamentate da un ordine, collegio, albo. In allegato al citato Decreto del
20 dicembre 2012 vi è l'elenco degli ordini professionali riconosciuti.
La norma prevede che la Partita IVA che non abbia i
requisiti richiesti per essere tale sia automaticamente da considerarsi un
contratto a progetto. E quindi il rapporto tra azienda e lavoratore, essendo un
contratto a progetto, deve essere riconducibile a uno o più progetti specifici,
e deve quindi rispettare la normativa relativa ai co.co.pro. (ad es, il
ministero del Lavoro ha chiarito quali sono i lavori a cui non si può mai
applicare il contratto a progetto, come i call center).
Se la partita IVA, presunta "falsa", non rispetta
nemmeno i requisiti del contratto a progetto, il contratto di lavoro diventa
automaticamente a tempo indeterminato.
Una delle caratteristiche principali della nuova norma, dal
punto di vista operativo, è l'inversione dell'onere della prova: non è più il
lavoratore a dover dimostrare che in realtà il rapporto di lavoro maschera un
tempo indeterminato a un'altra forma contrattuale, è l'azienda che, chiamata in
causa, deve poter dimostrare il contrario.
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