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venerdì 5 aprile 2013

Contratto a progetto nei call center, circolare del Ministero. | Studio Legale Silva

Il Ministero del lavoro, con circolare n°14 dello scorso 2 aprile 2013, fornisce alcuni chiarimenti sull’utilizzo dello strumento del contratto a progetto nei call-center.

In particolare la circolare precisa i limiti di applicabilità del lavoro a progetto nel settore dei call-center, limiti come noto essenzialmente legati alla introduzione, da parte della contrattazione collettiva, di corrispettivi minimi per i lavoratori impegnati in tale settore. Inoltre, la circolare si sofferma anche sulle disposizioni volte a contrastare il fenomeno della delocalizzazione dei call-center nei Paesi comunitari ed extracomunitari.

Il Legislatore ha introdotto recentemente, con l’art. 24 bis del D.L. n. 83/2012 (conv. da L.n. 134/2012), una specifica disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto nel settore dei call-center.

Gli interventi hanno inciso, da un lato, sui requisiti necessari per la stipula del contratto e,dall’altro, sulle conseguenze legate ad una “delocalizzazione” delle attività. Proprio su tali aspetti sono fornite indicazioni operative dalla circolare, soprattutto in considerazione del fatto che detti interventi incidono sulla stessa legittimità di ricorso alla co.co.pro. qualora abbia ad oggetto una “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call-center outbound”.

La circolare, in merito ai cd. call center outbound, fa riferimento alle indicazioni fornite con circ. n. 17/2006, con la quale sono stati forniti i criteri di legittimo utilizzo del contratto di collaborazione a progetto nel settore dei call-center.

Sono definiti call center outbound quelli nei quali “il compito assegnato al collaboratore è quello di rendersi attivo nel contattare, per un arco di tempo predeterminato, l’utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”. Ciò a differenza di quanto avviene nell’inbound, in cui “l’operatore non gestisce (…) la propria attività, né può in alcun modo pianificarla giacché la stessa consiste prevalentemente nel rispondere alle chiamate dell’utenza, limitandosi a mettere a disposizione del datore di lavoro le proprie energie psicofisiche per un dato periodo di tempo”.

La circolare inoltre tratta delle deroghe in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 61, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 (appunto sulla norma del contratto a progetto) e, sul ruolo della contrattazione collettiva, o meglio, sulla speciale funzione “autorizzatoria” della collaborazione coordinata e continuativa, prescindendo quindi dal requisito della predisposizione di un progetto specifico, data dal prevedere, da parte del committente, la corresponsione di un corrispettivo non inferiore a quello definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.

Infine, la circolare fornisce indicazioni, in ossequio a quanto previsto dalla legge di riforma del mercato del lavoro, sulla delocalizzazione dei call center con almeno venti dipendenti.

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