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martedì 2 aprile 2013

Detassazione produttività 2013 su straordinari, lavoro notturno e festivo. | Studio Legale Silva

Detassazione produttività 2013 su straordinari, lavoro notturno e festivo. | Studio Legale Silva


(fonte: job fanpage del 31/01/2013)
Anche per l’anno 2013, approvata la detassazione di salari di produttività. Imposta sostitutiva al 10% sulle retribuzione legate agli incrementi di produzione. Per ottenere l’agevolazione, nel limite di 2.500 euro, necessario un reddito di 40.000 euro lordi, certificato nel modello Cud. Vediamo anche uno storico sulla detassazione negli anni 2012, 2011, 2010 ed il recupero Irpef per il biennio 2009-2008.
Il Presidente del Consiglio Monti con il D.P.C.M. 22 gennaio 2013 ha decretato il prolungamento anche nel 2013 delle misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro nel 2013. La legge di stabilità 2013 ha infatti definito un importante ammontare di risorse pubbliche da destinare alla detassazione dei salari di produttività per l’anno 2013.
Complessivamente sono stati stanziati 950 milioni di euro nel 2013 e 400 milioni di euro nel 2014. Il decreto stabilisce che le somme erogate a titolo di retribuzione di produttività sono soggette a un’imposta del 10%. Il reddito da lavoro dipendente oggetto dell’agevolazione è quello fino a 40 mila euro lordi annui.
L’Iter che ha portato alla detassazione 2013. Il 21 novembre del 2012 c’era stato l’accordo sulle “Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia”. Le parti sociali quindi avevano raggiunto l’accordo per il rilancio della produttività nel paese italiano e nell’accordo le parti stipulanti chiedevano al Governo e al Parlamento di rende stabili e certe le misure previste dalle disposizioni di legge per applicare, sui redditi da lavoro dipendente fino a 40.000 euro lordi annui, la detassazione del salario di produttività attraverso la determinazione di un’imposta, sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali, al 10%”. Il Governo ha ascoltato le volontà delle parti sociali e, prima con la legge di stabilità 2013 e poi con il D.P.C.M. del 22 gennaio 2013, ha rilanciato la detassazione per il 2013, ovviamente nel limite delle risorse disponibili, già descritte.
L’imposta sostitutiva del 10%. L’agevolazione concessa alle imprese, ed ai lavoratori contribuenti, consiste quindi nell’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 10%. Pertanto i lavoratori pagano il 10% di imposta sostitutiva in luogo delle aliquote Irpef previste per scaglioni di reddito dal TUIR. Aliquote che vanno dal 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte di reddito che va da 15.000,01 a 28.000 euro, al 38% per la parte di reddito che va da 28.000,01 a 55.000 euro, al 41% per la parte di reddito che va da 55.000,01 a 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito oltre 75.000 euro.
Pagare il 10% in luogo di queste percentuali molto più alte, è ovviamente importante. Si tratta di una importante agevolazione fiscale, che consente ai lavoratori di ottenere un netto in tasca decisamente superiore sulle prestazioni di lavoro aggiuntive effettuate per effetto degli incrementi di produttività. Il pagamento di una imposta al 10%, e quindi un risparmio sull’Irpef del 13% o 7% o anche più, oltre al compenso maggiorato per la prestazione di lavoro straordinario, ad esempio, consentono un incasso maggiore per il lavoratore in termini di stipendio netto.
Solo settore privato e lavoratori con reddito non superiore a 40.000. L’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% per la detassazione di straordinari, lavoro notturno, ed elementi legati all’incremento di produttività, trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore nel medesimo anno 2012, a 40.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2012 all’imposta sostitutiva, sempre la produttività ma per l’anno 2012. Nel 2012 il reddito era di 30.000 euro.
Limite a 2.500 euro lordi di retribuzione detassata. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell’imposta sostitutiva, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell’anno 2013, ad euro 2.500 lordi di retribuzione percepita, nell’anno 2012. Ne consegue quindi che tutti gli elementi di incremento della produttività legati alla detassazione, come ad esempio il lavoro notturno, straordinario, festivo, ecc., non possono superare la retribuzione di 2.5000 euro annui lordi. O meglio, fino a 2.500 euro godono dell’agevolazione fiscale dell’imposta sostitutiva al 10% (in luogo dell’Irpef che come minimo è al 23% e poi sale la percentuale per scaglioni di reddito). Oltre si applicano le normali aliquote Irpef del 23% fino
Retribuzione di produttività: le linee guida del Governo. L’art. 2 del D.P.C.M. 22 gennaio 2013 definisce la retribuzione di produttività e stabilisce quali tipologie di incrementi di produttività sono oggetto dell’agevolazione fiscale: “Ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10%), per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività /redditività /qualità /efficienza/innovazione, o, in alternativa, le voci retributive erogate in esecuzione di contratti che prevedano l’attivazione di almeno una misura in almeno tre delle aree di intervento di seguito indicate:

·         ridefinizione dei sistemi di orari e della loro distribuzione con modelli flessibili, anche in rapporto agli investimenti, all’innovazione tecnologica e alla fluttuazione dei mercati. finalizzati ad un più efficiente utilizzo delle strutture produttive idoneo a raggiungere gli obiettivi di produttività convenuti mediante una programmazione mensile della quantità e della collocazione oraria della prestazione;
·         introduzione di una distribuzione flessibile delle ferie mediante una programmazione aziendale anche non continuativa delle giornate di ferie eccedenti le due settimane;
·         adozione di misure volte a rendere compatibile l’impiego di nuove tecnologie con la tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori, per facilitare l’attivazione di strumenti informatici, indispensabili per lo svolgimento delle attività lavorative;
·         attivazione di interventi in materia di fungibilità delle mansioni e di integrazione delle competenze, anche funzionali a processi di innovazione tecnologica.
Procedimento e monitoraggio dei datori di lavoro: i contratti stipulati da depositare alla DTL. L’art. 3 stabilisce quale è il procedimento per ottenere la detassazione per gli incrementi di produttività: “Al fine di consentire il monitoraggio dello sviluppo delle misure di cui al presente decreto e la verifica di conformità degli accordi alle disposizioni del presente decreto, i datori di lavoro provvedono a depositare i contratti presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione, con allegata autodichiarazione di conformità dell’accordo depositato alle disposizioni del presente decreto”. Pertanto è necessario provvedere a degli adempimenti amministrativi per avere diritto alla detassazione.
La detassazione produttività nel 2012
Detassazione produttività 2012. Nell’anno 2012 vengono introdotte importanti novità per la detassazione del lavoro straordinario, notturno, ecc. e gli incrementi di produttività aziendali, certificati nel modello Cud 2012 relativo ai redditi del 2011. Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012, sono stati stabiliti i “Limiti di applicabilità della detassazione del salario di produttività per l’anno 2012”.
Più precisamente con il D.P.C.M. fu stabilito che “Per il periodo dal 1 gennaio 2012 al 31 dicembre 2012, sono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro previste dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126. Tali misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 2.500 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2011, a 30.000 euro, al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all’imposta sostitutiva di cui all’articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008”.
Quali sono le novità rispetto al 2011. In sostanza, rispetto all’anno precedente, detassazione 2011 di cui parleremo, furono stabilite una serie di variazioni, ossia le seguenti:

·         l’importo massimo agevolabile delle retribuzioni passa da 6.000 annue a sole 2.500 annue;
·         accesso al beneficio solo per i possessori di un reddito non superiore a 30.000 euro nell’anno 2011 (e non più 40.000 euro);
·         Detassazione produttività applicabile solo nel settore privato.
Ovviamente anche per questo anno 2012 si trattava di una imposta sostitutiva al 10% in luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali. L’aliquota agevolata al 10% non è mai cambiata dal 2008 in poi. Il decreto proroga le misure sperimentali previste nell’anno 2011, anno in cui avvengono sostanziali cambiamenti che ora vediamo.
Detassazione straordinario lavoro notturno e produttività 2011
L’anno 2011 è l’anno in cui vengono introdotti nuovi requisiti per la detassazione, rispetto al biennio precedente di lancio della detassazione del lavoro straordinario, notturno, festivo o supplementare che dà luogo ad incrementi di produttività delle aziende interessate all’agevolazione. L’imposta sostitutiva è sempre del 10% in luogo di Irpef ed Addizionali, con riferimento ai redditi del 2010, ma la circolare n. 3 dell’Agenzia delle Entrate introduce le seguenti novità:
·         L’erogazione scatta in presenza di uno specifico accordo o contratto collettivo territoriale o aziendale, della cui esistenza il datore di lavoro, su richiesta, dovrà fornire prova;
·         l’innalzamento del limite a 40.000 euro lordi del reddito da lavoro dipendente del 2010, cioè dell’anno precedente previsto per poter beneficiare dell’agevolazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui compensi 2011 erogati per incrementi di produttività. Negli anni precedenti il limite era di 35.000 euro.
·         le somme attestate nel modello CUD, consegnato al lavoratore dal datore di lavoro entro il 28 febbraio dell’anno dopo all’erogazione dei compensi, siano correlate alla decisione aziendale di incrementare produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, in relazione a risultati riferibili all’andamento economico o agli utili dell’impresa.

Oltre alle ore di lavoro straordinario, alle ore di lavoro supplementare nel caso di part time, alle ore di lavoro notturno e a quelle di lavoro festivo, sono detassabili anche le indennità di turno o le maggiorazioni retributive corrisposte per una diversa articolazione dei turni per incrementi di produttività. Resta invariato invece, rispetto all’anno precedente, il limite complessivo di 6.000 euro lordi assoggettabili ad imposta sostitutiva 10%.
Per verificare le somme relative alla detassazione, il lavoratore può consultare il modello Cud. Nel CUD 2011 ai punti 93 e 94 ci sono rispettivamente il totale redditi assoggettato e l’imposta sostitutiva calcolata e trattenuta nelle buste paga (ritenute operate). E quindi nel CUD si può verificare se il datore vi ha applicato l’agevolazione fiscale. E quando è necessario utilizzare il modello 730.
La detassazione produttività nel 2010 e nel modello cud del biennio 2009-2008
Detassazione produttività nel 2010. Per i redditi del 2009, la condizione essenziale per poter assoggettare ad imposta sostitutiva del 10% i compensi per incrementi di produttività dell’anno 2010, è che il reddito di lavoro dipendente dell’anno 2009 sia inferiore a 35.000 euro. E per la valutazione in merito al superamento del limite nell’anno 2009 bisognava includere nel totale anche i redditi che nell’anno precedente sono riferiti ad incrementi di produttività.
Nel 2009, l’imposta sostitutiva del 10% sugli straordinari, sul lavoro notturno, festivo e supplementare, poteva essere applicata entro il limite di 6.000 euro di retribuzione percepita per lo svolgimento di tali prestazioni di lavoro legate all’incremento di produttività.
Il lavoratore può evincere le somme relative al reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nell’anno 2009, ma anche per gli altri anni, nel modello Cud consegnato dal lavoratore.
Detassazione per gli anni 2008 e 2009. Quando fu lanciata l’agevolazione fiscale sulle somme per incremento di produttività, fu reso possibile recuperare le maggiori imposte pagate, ossia avere un rimborso Irpef, sui compensi per lavoro straordinario, festivo, lavoro notturno o supplementare (in caso di part-time) svolto negli anni 2008 e 2009. Era necessario al fine del recupero, avere da parte del datore di lavoro una certificazione nel modello Cud 2011. Questo a seguito di una circolare dell’Agenzia delle entrate.
La circolare n. 14 dell’Agenzia delle Entrate spiegò infatti che, per avere il rimborso per effetto della detassazione del lavoro notturno, straordinario, ecc., il lavoratore doveva avere certificato nel modello Cud 2011, esattamente nei punti 97 e 99, rispettivamente le somme erogate nel 2008 e nel 2009 sulle quali è stata applicata la tassazione ordinaria, più elevata. E sulla quale il lavoratore, usufruendo del modello 730 2011, aveva la possibilità di effettuare il recupero del credito Irpef. Tra l’altro sfruttando il vantaggio del modello 730, ossia il recupero in busta paga a luglio dei crediti Irpef.
Nel caso in cui nel modello Cud 2011 il datore di lavoro non aveva certificato al lavoratore le somme degli anni 2008 e 2009, ossia le retribuzioni legate agli incrementi di produttività di quegli anni, il lavoratore poteva operare il recupero della maggiore imposta pagata attraverso il modello Unico 2011 e non con il modello 730 del 2011, con la sostanziale differenza che il credito non era recuperabile in busta paga.

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