Studio Legale Silva

martedì 16 ottobre 2012

Licenziamento è illegittimo se motivato unicamente dalla mancata realizzazione di un progetto

La Corte di Cassazione è intervenuta sul caso di un lavoratore dipendente responsabile del settore informatico di un’azienda che si è visto recapitare dalla società per la quale lavorava una lettera di licenziamento con l’addebito di negligente attuazione del progetto di informatizzazione aziendale.
Al riguardo, in particolare, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato dall’azienda e confermato quindi la sentenza della Corte d’Appello, affermando che il rendimento lavorativo inferiore al minimo contrattuale non integra di per sé l’inesatto adempimento, essendo necessario un confronto specifico tra il grado di diligenza richiesto dalla prestazione e quello utilizzato dal lavoratore.
In altre parole, dunque, la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo valido a legittimare il licenziamento intimato deve essere provata dal datore di lavoro mediante prove di elementi che, nel caso di specie, consentano al giudice di mettere a confronto il grado di diligenza normalmente richiesto per la prestazione lavorativa con quello effettivamente usato dal lavoratore.
Pertanto, il giudice di merito è pervenuto alla conclusione che nel caso in esame non solo mancava l’indicazione di fatti specifici che costituiscono sul piano oggettivo violazione di obblighi disciplinari (violazione del dovere di diligenza, ecc.) ma anche la contestazione mossa al lavoratore non era valida, in quanto aveva ad oggetto il mancato raggiungimento di un risultato finale (ovvero la realizzazione del progetto di informatizzazione aziendale) che non è ascrivibile ad un lavoratore subordinato, il quale è tenuto solo ad obbligazione di mezzi

Nessun commento:

Posta un commento