Studio Legale Silva

giovedì 11 ottobre 2012

Il nuovo processo dei licenziamenti



Sulla carta il nuovo processo dei licenziamenti è sicuramente più rapido: a conti fatti, otto mesi per i gradi di merito, altrettanti per il giudizio di legittimità. E ciò nonostante la suddivisione del primo grado di giudizio in due fasi. La maggior rapidità deriva dai brevi termini previsti per la fissazione delle udienze e per la trattazione della causa senza particolari formalità . E qui sorge spontanea la prima domanda: saranno rispettati tali termini? Abbiamo spesso assistito al mancato rispetto dei termini non perentori (detti "ordinatori" tecnicamente e "canzonatori" in modo meno tecnico, ma più efficace). I motivi del mancato rispetto sono molteplici e spesso validi, ma resta il fatto che spesso i termini non sono stati rispettati.

Nella prima fase del primo grado si prevede che il Giudice fissi l'udienza entro 40 giorni dal deposito del ricorso e che il giudizio possa definirsi in quell'unica udienza. Ma poiché i Giudici del Lavoro non sono aumentati, riusciranno a conciliare tutti gli impegni di udienza privilegiando il nostro contenzioso? E se così fosse non ne risentiranno i tempi di trattazione delle altre cause?

Ancora: la decisione assunta in un processo sommario non rischia di essere essa stessa sommaria? Eppure gli effetti non sono di poco conto se si pensa che il provvedimento conserva la sua efficacia sino alla pronuncia della sentenza nella successiva fase del primo grado. Vero è che tale fase è, sempre sulla carta, altrettanto rapida (30 giorni per impugnare l'ordinanza, 60 giorni per l'udienza), ma anche qui è lecito attendersi tempi più lunghi, così come in passato avveniva per il giudizio di merito che seguiva quello di urgenza ( il famoso "700"). E, quanto alla ....giusta decisione, se la seconda fase sarà trattata dal Giudice della prima fase, che garanzie concrete di revisione vi saranno?

Esaurito il primo grado, ecco l'appello, che, introdotto con reclamo da predisporre nel giro di 30 giorni, dovrà essere discusso in udienza fissata entro 60 giorni dal deposito del ricorso; ma si conoscono i tempi delle Corti d'appello e il loro numero ridotto: una sola in Piemonte, due in Lombardia, una in tutto il Veneto, una sola nel Lazio, due in Campania e così via.

Infine, la Corte di Cassazione dovrebbe ridurre gli attuali tempi annuali (nel senso di più anni) in otto mesi.

Non sarà una impresa facile. Non solo.

Paradossalmente in passato il processo sui licenziamenti era più semplice, essendo chiara la distinzione fra i casi che prevedevano la reintegrazione da quelli che non la prevedevano.

Oggi l'articolo 18 dello Statuto di Lavoratori, nel testo riformato, pone distinzioni non sempre chiare, nella concreta applicazione, fra i casi in cui è prevista la reintegrazione rispetto ai casi in cui non è prevista. Ne consegue che i fatti di causa dovranno non solo essere raccolti nell'istruttoria, ma anche interpretati e valutati per inserirli nella fattispecie di riferimento. Facile prevedere un maggior dispendio di energie (e di tempo) per la corretta qualificazione del caso prospettato. Il tutto richiederà anche una più complessa attività difensiva che inevitabilmente richiede maggiori tempi. Per esempio, esaurita l'istruttoria, quasi certamente vi saranno note difensive e discussione non solo sulla rilevanza dei fatti raccolti nell'ottica di sostenere le rispettive contrapposte ragioni, ma anche ai fini della loro qualificazione e inclusione nell'una o nell'altra fattispecie legale, essendo prevedibile che parte ricorrente cercherà, in primo luogo, di sostenere la reintegrazione ed in via subordinata il solo risarcimento e parte resistente il contrario.

Tutto ciò mal si concilia con la lodevole intenzione del legislatore di abbreviare i tempi di causa in una materia di così grande rilevanza, poiché la stessa intrinseca complessità della disciplina sostanziale e la realtà che gli operatori vivono quotidianamente sul campo confliggono con tale intenzione. E, comunque, non sempre la brevità dei tempi è sinonimo di giustizia.

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