Licenziamento legittimo per la lavoratrice madre in astensione facoltativa
che non invii la richiesta di congedo all’Inps e per conoscenza al datore.
Lo ha
stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 16746/2012 respingendo il
ricorso della donna lavoratrice.
Per i giudici “la lavoratrice che intende
esercitare la facoltà di assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione
facoltativa ha l’onere di darne preventiva comunicazione al datore di lavoro e
all’istituto di assicuratore ove quest’ultimo sia tenuto a corrispondere la
relativa indennità, precisando il periodo dell’assenza, che è frazionabile”.
Anche il Dlgs 151/2001, Tu maternità, stabilisce che per il congedo parentale
“il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il
datore secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e
comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni”.
Comunicazione mai avvenuta da parte della lavoratrice la quale non ha neppure
allegato condizioni particolari legate al puerperio che abbiano avuto una
incidenza causale o concausale per il suddetto comportamento omissivo.
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