Studio Legale Silva

mercoledì 5 giugno 2013

Le attività lavorative che NON possono essere previste in un contratto a progetto.

Con l’entrata in vigore della Legge Fornero è partita anche la riforma del contratto a progetto. Dal 18 luglio 2012, quindi, per poter validamente stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto è necessario rispettare alcuni requisiti.
I maggiori cambiamenti rispetto al passato sono relativi alla genuinità del progetto inserito nel contratto a progetto che, infatti, deve essere molto più specifico. Inoltre è necessario che sia funzionalmente collegato ad un risultato finale determinato e definito.
Viene, quindi, posto l’accento sull’ottenimento di un risultato, nel senso che se il risultato non è oggettivamente ottenibile attraverso l’attività descritta nel contratto Co.Co.Pro. di cui si tratta, il contratto medesimo potrebbe essere facilmente considerato non genuino.
Inoltre, è necessaria una accurata descrizione del progetto con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire, quindi una indicazione più dettagliata, rispetto al passato, nel progetto da allegare al contratto.
Molto importante risulta il fatto che l’attività oggetto del contratto a progetto non deve coincidere con l’oggetto sociale del committente, ossia non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente.
Per quanto riguarda le modalità di esecuzione della prestazione, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Infine, il collaboratore a progetto deve lavorare con autonomia, anche operativa.
E’ stato fatto un elenco di attività riconducibili nell’alveo della subordinazione (ossia considerate rapporto di lavoro dipendente), e quindi per le quali il contratto a progetto è vietato. L’elenco, esemplificativo e soprattutto non esaustivoriguarda i seguenti soggetti e le seguenti mansioni:
  • gli addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici;
  • gli addetti alle agenzie ippiche;
  • gli addetti alle pulizie;
  • gli autisti e gli autotrasportatori;
  • i baristi ed i camerieri;
  • i commessi e gli addetti alle vendite;
  • i custodi ed i portieri;
  • le estetiste ed i parrucchieri;
  • i facchini;
  • gli istruttori di autoscuola;
  • i letturisti di contatori;
  • i magazzinieri;
  • i manutentori;
  • i muratori e le altre qualifiche operaie dell’edilizia;
  • i piloti e gli assistenti di volo;
  • i prestatori di manodopera nel settore agricolo;
  • gli addetti alle attività di segreteria ed i terminalisti;
  • gli addetti alla somministrazione di cibi o bevande;
  • le prestazioni rese nell’ambito di call center per servizi cosiddetti in bound.
E’solo il caso di accennare, rispetto alle figure sopra elencate, che l’eventuale Ispettore, verificata l'esistenza di un lavoratore a progetto con una delle mansioni citate, procederà a ricondurre nell’alveo della subordinazione gli eventuali rapporti posti in essere, con tutti i conseguenti provvedimenti sul piano lavoristico, civile e previdenziale (in altre parole si procederà alla conversione del contratto Co.Co.Pro. dell’interessato in un rapporto di lavoro di natura subordinata ed a tempo indeterminato).

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