Licenziamento ingiustificato, l'opzione del risarcimento preclude altre strade (Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 31 maggio 2012 n. 8688). Fonte: Sole 24 ore.
Illegittimo il cumulo
di risarcimenti da licenziamento quando il lavoratore si è avvalso del
diritto d’opzione che consente in luogo del reintegro di percepire 15
mensilità calcolate sull’ammontare dell’ultima retribuzione. Lo ha
stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 8688/2012.
Il caso era quello di un dipendente licenziato prima della scadenza
apposta al contatto a termine che poi di fronte all’offerta ricevuta dal
datore di riprendere la prestazione - a seguito dell’invio di una
lettera in cui eccepiva la nullità del contratto e la sua trasformazione
a tempo indeterminato - si rifiutava di tornare a lavoro scegliendo
l’opzione delle 15 mensilità prevista dall’articolo 18 dello statuto dei
lavoratori. A quel punto l’azienda lo licenziava nuovamente adducendo
l’esistenza di una giusta causa.
Secondo la Corte “il rapporto si è sciolto per una convergente
volontà delle parti” per cui il lavoratore “non può logicamente
pretendere di cumulare il risarcimento derivante da un primo recesso
ritenuto illegittimo con quello di un secondo licenziamento di cui
assume a tempo stesso l’illegittimità per avere egli stesso ritualmente
esercitato la facoltà riconosciuta dall’ordinamento di sostituire il
diritto alla reintegrazione con l’indennità prevista”.
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