Studio Legale Silva

giovedì 14 giugno 2012

Lavoro, licenziamento disciplinare più facile per le violazioni gravi.

 Fonte:  Il Sole 24 Ore

Quando il lavoratore viola doveri fondamentali connessi al suo rapporto di lavoro contravvenendo alle norme deontologiche di base, la sanzione conseguente può essere comminata anche se essa non è prevista nel codice disciplinare esposto in luogo accessibile a tutti dipendenti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione (sentenza n. 9644/2012 depositata il 13/06/2012 cassando una pronuncia della Corte di appello di Napoli (sezione lavoro) che aveva appunto dichiarato l'illegittimità della sanzione (sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni) emessa - inflitta in primo grado dal tribunale di Benevento - a seguito del fatto che, durante un normale controllo sul luogo di lavoro (l'agenzia delle Entrate di Benevento), un dipendente non era stato trovato sul luogo di lavoro nonostante avesse regolarmente timbrato il cartellino. E questo perché non risultava affisso il codice disciplinare ex articolo 7 della legge 300/1970; con la conseguente condanna della stessa Agenzia al risarcimento del danno e alle spese del doppio grado di giudizio.

La Corte di cassazione ha quindi riconosciuto che in tema di sanzioni disciplinari «la garanzia di pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica laddove il procedimento disciplinare faccia riferimento a situazioni che concretizzano una violazione dei doveri fondamentali connessi al rapporto di lavoro». E che, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, «non è necessaria la previa affissione del codice disciplinare, in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione». Ne consegue che simili comportamenti sono punibili «a prescindere dalla loro inclusione o meno all'interno del codice disciplinare».

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