Licenziamento disciplinare, il datore può sentire il dipendente fuori dall'orario e sede di lavoro
Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 1° giugno 2012 n. 8845. Fonte: Sole 24 Ore
Nell’ambito di un
licenziamento per motivi disciplinari, il datore di lavoro non ha l’obbligo di ascoltare il dipendente che ne abbia fatto richiesta nella
sua sede e nell’orario di lavoro, ma può convocarlo anche altrove e
fuori dell’orario di impiego purché ciò, per le difficoltà del caso, non
si traduca in un violazione del diritto di difesa.
Lo ha stabilito la
Corte di cassazione con la sentenza n. 8845/2012, respingendo il ricorso
di un dipendente delle Poste contro la sentenza della Corte di Appello
di Brescia che confermava il licenziamento disciplinare di un postino
per reiterati inadempimenti (insubordinazione, ritardo nelle consegne,
accumulo di giacenza, ritardo o assenza sul lavoro).
Infatti, spiega la Corte ove il datore di lavoro “abbia convocato il
lavoratore, questi non ha diritto ad un diverso incontro limitandosi ad
addurre una mera disagevole o sgradita possibilità di presenziare,
poiché l’obbligo di accogliere la richiesta del lavoratore sussiste solo
ove la stesso risponda ad un’esigenza difensiva non altrimenti
tutelabile”. Caso che non ricorre nella specie perché la richiesta era
quella di incontrarsi poco dopo gli orari di lavoro negli uffici
dell’azienda preposti allo scopo.
Con riguardo poi al supposto ritardo nella contestazione, la
Cassazione chiarisce che “il principio di immediatezza della reazione
disciplinare ha carattere relativo, ed il relativo apprezzamento è
riservato al giudice di merito”.
Infine, “ben può il datore di lavoro, come affermato nella sentenza
impugnata, contestare unitariamente al lavoratore una serie di
infrazioni omogenee, e, come nella specie, commesse in un ristretto
ambito temporale (due mesi circa) al fine di valutare nel modo più
appropriato la natura e la gravità della condotta, conseguendone anche
la necessità per il giudice di merito di una valutazione complessiva
della loro incidenza sul rapporto di lavoro”.
Così, quando vengono contestati al dipendente diversi episodi il
giudice di merito “deve esaminarli non partitamente ma globalmente al
fine di verificare se la loro rilevanza complessiva sia tale da minare
la fiducia riposta dal datore di lavoro nel dipendente”.
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